Svizzera, trattamento fiscale criptovalute come strumenti di pagamento

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Criptovalute come strumenti di pagamento

L’utilizzo sempre più diffuso di criptovalute sia come strumenti di pagamento digitali sia come investimenti rende necessaria una schematizzazione del loro trattamento fiscale. Nell’analisi ci basiamo sul documento di lavoro elaborato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nel dicembre 2021.

Esaminiamo dapprima le criptovalute nella loro funzione di strumenti digitali utilizzati come mezzi di pagamento (payment token).

Per quanto concerne l’imposta sulla sostanza i payment token sono valori patrimoniali, negoziabili e immateriali da considerarsi come sostanza mobiliare e quindi assoggettati all’imposta sulla sostanza sulla base del valore venale alla fine del periodo fiscale. In assenza di tale valore il riferimento è al prezzo di acquisto iniziale.

Per l’imposta sul reddito, se un dipendente percepisce parte dello stipendio sotto forma di payment token quanto percepito forma parte del reddito imponibile e deve essere inserito nel certificato di salario.

Nell’ipotesi in cui per il mining (estrazione) di payment token si riceva un indennizzo con criptovalute, quanto ricevuto rappresenta una remunerazione per l’attività ed è quindi da considerarsi reddito imponibile. Se se ne configurano i caratteri si potrebbe rientrare nell’ipotesi di attività lucrativa indipendente.

Oltre che con il mining anche con lo staking (i token sono bloccati in una blockchain per un certo periodo per convalidare le transazioni) possono essere generati token. I validatori, che ricevono un compenso per lo staking, possono agire unendo le proprie risorse in staking pool o come singoli. Nel caso in cui si riceva un’indennità dallo staking pool questa è da considerarsi come provento da sostanza mobiliare. Se invece i soggetti agiscono come singoli validatori, e sempre che ne siano rispettati i caratteri, il reddito sarà imponibile come reddito da attività lucrativa indipendente.

I payment token, come ribadito in premessa, sono strumenti di pagamento digitali e non sono quindi assoggettati a imposta preventiva e tasse di bollo.

Se siete interessati ad approfondire gli argomenti o necessitate una consulenza contattateci pure inviando una mail a info@teaconsulting.ch

Pubblicato da: Stefano Galvano, venerdì 24 novembre 2023

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