Distacco Svizzera
Normativa distacco in breve
Se voglio lavorare in Svizzera per massimo 90 giorni per anno civile e sono un cittadino UE/AELS non necessito di un permesso ma è possibile seguire la procedura di notifica.
Per quei settori in cui non c’è un regolamento specifico (come vedremo in seguito) è prevista la possibilità di effettuare prestazioni di servizi in Svizzera di durata inferiore a otto giorni per anno civile senza notifica.Da tenere bene a mente che la procedura di notifica per comunicare le prestazioni di servizio svolte in territorio svizzero è obbligatoria.
La notifica:
- Avviene tramite procedura online.
- Deve essere fatta al più tardi otto giorni prima dell’inizio dell’attività per lavoratori distaccati e per prestatori di servizi indipendenti (un giorno prima se il datore di lavoro è svizzero).
- Deve essere fatta al più tardi otto giorni prima dell’inizio dell’attività e sin dal primo giorno in ipotesi di prestazioni di servizio o distacco in alcuni settori particolari (a rischio di dumping salariale e violazione dei diritti del lavoro) fra cui:
- edilizia;
- settore alberghiero e ristorazione;
- pulizia;
- settore a luci rosse.
I lavoratori dipendenti distaccati e i cittadini UE/AELS assunti in Svizzera sono notificati dal datore di lavoro mentre i prestatori di servizio indipendenti si notificano autonomamente.
In caso di modifica della durata o interruzione dei lavori è necessario comunicarlo via mail.
È prevista poi una procedura d’urgenza che permette di derogare agli otto giorni:
- se la prestazione lavorativa prevede la riparazione di un danno occorso in maniera improvvisa e ha l’obiettivo di evitare ulteriori danni;
- se la prestazione ha inizio immediato, ma al più tardi tre giorni civili dopo l’insorgere del danno;
- nel caso, eccezionale, in cui si verifichi, tra gli altri:
- la necessità di ripristinare macchina da lavoro o impianti indispensabili al funzionamento dell’impresa;
- la necessità di riparare e impianti danneggiati da eventi di forza maggiore;
- la necessità di svolgere attività indispensabili per la tutela della vita e della sicurezza o per scongiurare rischi ambientali.
Per quanto riguarda il calcolo dei 90 giorni è da sottolineare che i 90 giorni si calcolano all’impresa distaccante e ai lavoratori distaccati. Non rileva quindi quanti lavoratori sono distaccati contemporaneamente da un’impresa; se distacco tre lavoratori per un giorno è computato solo un giorno.
Nota bene: se si esegue la notifica di più proprietari di un’impresa (per esempio Srl), solamente una persona potrà essere notificata come datore di lavoro (prestatore di servizi indipendente). Gli altri proprietari dovranno essere notificati come lavoratori distaccati dall’azienda. Nella casella “Commento alla notifica” è opportuno specificare che anche i lavoratori indicati come distaccati sono proprietari (prestatori di servizi indipendenti).
I cittadini con nazionalità in uno Stato non UE/AELS possono essere distaccati se ammessi a titolo permanente sul mercato del lavoro in uno Stato UE/AELS (carta di soggiorno permanente durante almeno 12 mesi).
Da ultimo è bene fare attenzione al fatto che i controlli, da parte della Commissioni cantonali e delle Commissioni paritetiche, non sono rari e vertono soprattutto sul rispetto dei salari e delle condizionai lavorative (ad esempio orari di lavoro) dei distaccati.
Se siete interessati ad approfondire gli argomenti o necessitate una consulenza contattateci pure inviando una mail a info@teaconsulting.ch
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