Frontalieri e smart working

Blog, Svizzera
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Novità telelavoro

L’Agenzia delle Entrate con la riposta 171/2023 ad istanza di interpello permette di avere importanti chiarimenti in tema di lavoro frontaliere e smart working.

In particolare, esaminando la posizione di un frontaliere che chiedeva lumi sulla sua posizione successiva alla scadenza dell’Accordo Covid del 20 giugno 2020 (scaduto il 1° febbraio 2023 e che ammetteva in “via eccezionale e provvisoria” il telelavoro per i lavoratori frontalieri), l’Agenzia precisa che lo status di frontaliere fiscale va riconosciuto solo e soltanto ai lavoratori dipendenti che si recano all’estero quotidianamente. Quindi, in sostanza, basterebbe anche un solo giorno di lavoro da casa per decadere dalla posizione di frontaliere fiscale e di conseguenza dall’Accordo del 1974 che prevede la tassazione esclusiva nello Stato in cui è svolta l’attività.

Ne deriva che, in mancanza dell’applicazione dell’Accordo del 1974 e in attesa del nuovo Accordo che presumibilmente entrerà in vigore nel 2024, l’unica norma di riferimento a livello transnazionale è la Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Svizzera. La Convenzione stabilisce all’art.15 che, in tema di lavoro dipendente, la potestà impositiva è dello Stato in cui il lavoratore risiede ad eccezione del caso in cui il lavoratore non svolga la sua attività in un altro Stato. In questa seconda ipotesi si avrà imposizione concorrente in entrambi i Paesi.

La conseguenza, nel caso in esame e scaduto l’Accordo Covid, è che il lavoratore:

  • subirà imposizione esclusiva in Italia per il reddito prodotto in smart working in Italia (perché Stato di residenza e Stato della fonte del reddito coincidono).
  • avrà imposizione sia in Italia che in Svizzera per il reddito prodotto quando lavora nella Confederazione, con possibilità di chiedere credito imposta per imposte trattenute all’estero.

Teniamo conto che la Svizzera comunque applicherà l’imposta alla fonte sull’intero reddito del lavoratore. Starà poi a lui chiedere con istanza il rimborso delle imposte alla fonte trattenute in eccesso (richiesta correzione imposte alla fonte).

È evidente come si pogano particolare complessità procedurali (e sfasamenti temporali dettati dai tempi diversi di recupero dei crediti) a carico del dipendente.

Se siete interessati ad approfondire gli argomenti o necessitate una consulenza contattateci pure inviando una mail a info@teaconsulting.ch

Pubblicato da: Stefano Galvano, martedì 18 aprile 2023

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