Società inglesi – Parte 2
Società inglesi – Parte 2
Buongiorno a tutti, la seconda parte dell’analisi del Regno Unito sarà focalizzata sugli aspetti fiscali:
Tassazione società:
Sistema fiscale: le società residenti sono soggette alla corporation tax per gli utili prodotti Worldwide, le entità non residenti sono soggette a corporation tax per i profitti prodotti nel Regno Unito. Le imposte sono annuali e vengono definite sulla base dell’annuale Finance Act. L’anno fiscale va dal 1 Aprile al 31 Marzo.
Soggetti d’imposta: oltre alle società residenti e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti sono soggetti all’imposta le associazioni, le società di assicurazione, le partecipate statali e gli enti benefici (charities) qualora l’attività commerciale non sia esercitata con lo scopo del raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente.
Reddito imponibile: è costituito dai proventi e dai capital gain indicati nel conto economico annuale (a cui vanno apportate le variazioni in aumento o in diminuzione in applicazione della normativa fiscale). È possibile optare per l’esclusione dall’imposizione per i profitti prodotti dalle stabili organizzazioni estere delle società residenti.
Aliquota: l’aliquota è pari al 19% fino al 2019, per il 2020 è stata annunciata la riduzione al 17%.
Dividend exemption: dal luglio 2009 i dividendi ricevuti da small companies sono esenti da imposta se ricevuti da società residenti o da società residenti in una Paese che abbia un Trattato contro le doppie imposizioni con il Regno Unito che contenga una clausola di non discriminazione.
Value Added Tax (VAT):
Presupposti: l’imposta sul valore aggiunto è stata introdotta nel Regno Unito nel 1973 con l’ingresso nella Comunità Europea. Sono imponibili i soggetti che, nell’esercizio della loro attività, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi per importi superiori al limite annualmente definito (nel 2014 GBP 81,000).
In generale rientrano nel campo di applicazione IVA le seguenti operazioni:
- Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio del Regno Unito;
- Acquisti di beni intracomunitari;
- Importazioni di beni da Stati al di fuori della UE.
Aliquote: l’aliquota ordinaria IVA è del 20%. Si ha IVA zero rated (0%)per le esportazioni e le cessioni intracomunitarie, per cessioni di beni per eventi di beneficienza, prodotti per l’infanzia, prodotti editoriali.
Sono invece considerate esenti (VAT exempt), fra le altre, le seguenti operazioni: servizi bancari e assicurativi, prestazioni mediche e i servizi educativi.
Amministrazione:
Autorità: HM Revenue and Custom (HMRC) è l’autorità responsabile per ‘amministrazione e la raccolta delle imposte, nonché per i controlli.
Esercizio fiscale e contabile: il periodo fiscale di riferimento va dal 1 aprile al 31 marzo dell’anno successivo. L’esercizio contabile, che è preso come riferimento per la definizione dell’utile su cui calcolare le imposte, normalmente non coincide con l’esercizio fiscale (di norma, ma non come obbligo, va dal 1 gennaio al 31 dicembre e deve essere superiore ai 12 mesi). Così di sovente accade che l’utile di esercizio è ripartito su due esercizi fiscali (le conseguenze si hanno soprattutto nell’ipotesi in cui ci sono cambiamenti nell’aliquota d’imposta).
Dichiarazioni fiscali: le dichiarazioni fiscali (corporation tax return) devono essere inviate entro 12 mesi dal termine del periodo contabile di riferimento o entro tre mesi dalla richiesta dell’HMRC. Variazioni possono essere effettuate entro 12 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione.
Pagamenti: i pagamenti (in autoliquidazione) dovranno essere effettuati entro 9 mesi dal termine del periodo contabile di riferimento.
Eliminazione doppia imposizione:
Trattati: il Regno Unito ha una fitta rete di trattati internazionali, sul modello OECD, che prevedono il metodo da adottare per l’eliminazione della doppia imposizione nelle fattispecie regolate. Il Trattato ha prevalenza sulla norma interna (con l’ulteriore criterio della prevalenza della normativa domestica rispetto a quella internazionale pattizia se più favorevole al contribuente).
Dividendi: da norma interna non ci sono ritenute sui pagamenti di dividendi verso l’estero (in ipotesi quindi un Trattato che contesse la previsione di ritenute si applicherebbe la norma interna in quanto più favorevole).
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